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STATUTO

NUOVO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI DEL LAZIO

(Approvato nell’Assemblea del 24 aprile 2005 – Registrato il 3 maggio 2005 presso l’Ufficio Registro Atti Privati dell’Agenzia delle Entrate Roma 8 al n° 2117 – Serie 3)

TITOLO I

Costituzione, sede, finalità, durata

Art. 1 - Costituzione
E’ costituita in Roma un’associazione denominata Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.) con durata illimitata. Essa è apolitica, apartitica e non persegue scopi di lucro.

Art. 2 - SedeLa sede
La sede legale dell’associazione è presso il domicilio del suo presidente e legale rappresentante (attualmente in via Valle della Storta, 5 – 00123 Roma).

Art. 3 - Finalità
L’A.R.C.L., nel rispetto della loro autonomia d’iniziativa, organizza in associazione i gruppi corali amatoriali del Lazio per valorizzarne l’attività musicale, tutelandone gli interessi generali comuni in ogni sede e per incrementare e diffondere la pratica corale amatoriale sia quale mezzo didattico di accrescimento culturale, sia quale momento peculiare di un processo educativo individuale e comunitario.

Art. 4 - Attività associative
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione Regionale Cori del Lazio si propone, in particolare, di:

a) favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello e sviluppare forme di collaborazione, coproduzione e di coordinamento soprattutto fra i cori della Regione;

b) individuare, sollecitare e promuovere iniziative volte al miglioramento tecnico musicale della coralità amatoriale regionale mediante corsi di formazione e qualificazione professionale per direttori di coro, corsi di preparazione vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, etc.;

c) promuovere, in accordo con le istituzioni scolastiche, corsi di aggiornamento e di preparazione specifica alla direzione corale destinati agli insegnanti e finalizzati alla diffusione della pratica corale nella scuola;

d) organizzare, anche in collaborazione con altri organismi, rassegne, concorsi, manifestazioni e concerti anche finalizzati alla diffusione del patrimonio musicale del Lazio;

e) curare in proprio o in collaborazione con altri organismi, l’edizione, la pubblicazione e/o la diffusione di periodici nominandone il Direttore Responsabile e di pubblicazioni a carattere didattico-corale, edizioni discografiche, edizioni musicali, specie se finalizzate alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio corale di qualsiasi epoca e stile della Regione;

f) stabilire rapporti costanti con gli organismi politico – amministrativi delle Province, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni presso i quali sia necessario intervenire al fine di tutelare gli interessi generali della coralità amatoriale regionale;

g) studiare e realizzare iniziative e collaborazioni con organi di informazione pubblici e privati per la diffusione e la divulgazione delle proprie iniziative e dell’attività musicale ed associativa dei cori iscritti;

h) istituire un centro raccolta dati relativo alle associazioni corali amatoriali ad essa aderenti per fornire ai cori stessi ed a tutti coloro che ne siano interessati una mappa dettagliata ed aggiornata della coralità regionale;

i) provvedere, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, alla pubblicazione di un bollettino periodico di informazione sull’attività musicale ed associativa del movimento corale laziale;

j) sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni similari italiane e straniere, su basi di reciprocità, non escludendo l’adesione ad organizzazioni corali nazionali ed internazionali;

k) sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.

TITOLO II

Soci: ammissione, diritti, doveri, recesso.

Art. 5 - I soci
Possono essere soci dell’ARCL tutte le associazioni corali amatoriali del Lazio che ne facciano richiesta purchè abbiano scopi e finalità non in contrasto con i precedenti art. 3 e 4 del presente statuto e non perseguano scopi di lucro.

Art. 6 - Richieste di iscrizione
L’iscrizione è annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. Le richieste di adesione dei cori debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’ARCL che deciderà in merito entro trenta giorni, dandone comunicazione ai richiedenti entro lo stesso termine. Avverso la decisione del CD è ammesso ricorso all’assemblea che deciderà in merito nella prima riunione susseguente.Le domande di associazione dovranno essere corredate (pena la nullità) dall’atto costitutivo e dallo Statuto associativo dei cori richiedenti. Eventuali modifiche allo statuto, intervenute dopo l’accettazione dell’iscrizione, dovranno essere comunicate al CD (pena la decadenza), salvo il disposto dell’art. 13.La partecipazione all’associazione non può essere in ogni caso temporanea.

Art. 7 - La tessera sociale
Le singole associazioni corali dovranno presentare, unitamente alla richiesta di iscrizione all’ARCL, l’elenco di tutti i propri associati (direttori, insegnanti, dirigenti, cantori, etc) per i quali l’Associazione rilascerà la medesima tessera sociale che sarà adottata come propria tessera associativa, da tutti i cori ed attesterà contemporaneamente l’iscrizione dei cori all’associazione regionale e dei singoli associati alle rispettive associazioni corali di appartenenza.

Art. 8 - Le quote associative
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa il cui importo sarà stabilito annualmente dal CD dell’ARCL ed è inteso per anno solare. Le associazioni che richiedono l’iscrizione di più cori debbono versare le quote corrispondenti a ciascuno dei cori per i quali l’iscrizione è richiesta.

Art. 9 - Ripetibilità
e rivalutabilitàLe quote versate non sono in alcun modo ripetibili né rivalutabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione , né sono trasmissibili, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Art. 10 - Uguaglianza dei diritti
Tutti gli associati hanno parità di diritti compreso quello di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione.I soci hanno, inoltre, il diritto di:a: partecipare, mediante la loro rappresentanza, individuata dall’art. 15 dello statuto, alle deliberazioni dell’assemblea ed all’elezione degli organi sociali; b: usufruire dei servizi e delle strutture dell’associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali; c: prendere visione del Rendiconto economico-finanziario annuale con facoltà di presentare agli organi sociali le eventuali osservazioni.

Art. 11 - Doveri dei soci
I soci hanno il dovere di:a: sottoscrivere la somma richiesta per l’ammissione e versare la quota associativa annuale;b: impegnarsi, nell’interesse comune, a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza, è obbligatoria per gli associati;c: partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art 12 - Esclusioni e recessi
La qualità di socio si perde per recesso volontario o per esclusione. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso, deve farne richiesta scritta da inoltrarsi all’ARCL a mezzo lettera raccomandata o da consegnare personalmente presso il Consiglio Direttivo, che ne rilascerà ricevuta.Qualora il diritto di recesso non sia esercitato entro i novanta giorni antecedenti la data di chiusura dell’esercizio in corso, i suoi effetti saranno sospesi alla chiusura dell’esercizio seguente.

Art. 13 - Motivi di esclusione
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che venga meno all’adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o arrechi, comunque, danno morale o materiale all’ARCL, ovvero perda i requisiti previsti per l’ammissione, tra i quali sono da annoverarsi le variazioni dello Statuto dell’associato, in contrasto con il presente Statuto. In ogni caso la delibera di esclusione deve contenere, pena la nullità, l’esatta indicazione dei motivi.Avverso tale delibera del CD è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, al Collegio dei Probiviri, che deciderà in via definitiva, sentita la parte ricorrente.Il socio escluso decade, con effetto dalla data del provvedimento definitivo, dalla qualità di associato all’ARCL.

TITOLO III

Degli organi sociali

Art. 14 - Gli organi sociali
Sono organi dell’associazione Regionale Cori del Lazio:l· l ’Assemblea dei soci;· il Consiglio Direttivo;· il Presidente;· il Comitato Tecnico – artistico;· il Collegio dei revisori dei Conti;· il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Composizione dell’assemblea
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ed è composta, di norma, dai Presidenti delle singole associazioni corali in carica al momento della convocazione o da altri rappresentanti, purché appositamente eletti tra gli iscritti alle associazioni corali stesse. L’elezione deve essere comprovata da verbale assembleare, sottoscritto dal presidente e dal segretario di ogni associazione corale, da esibire unitamente alla tessera associativa.Per esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo i soci debbono essere in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 16 - Compiti dell’Assemblea Ordinaria
Spetta all’Assemblea Ordinaria :1. eleggere gli Organi di sua competenza (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri) con le modalità previste dall’apposito Regolamento;2. stabilire la consistenza degli eventuali contributi straordinari da richiedersi ai soci;3. approvare i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;4. discutere ed approvare la relazione del Presidente, il Rendiconto Economico- Finanziario ed il Bilancio preventivo;5. deliberare sugli oggetti concernenti la gestione sociale.All’assemblea ordinaria possono partecipare in veste di osservatori e senza diritto di voto, i maestri direttori o altri membri dei cori associati.

Art. 17 - Compiti dell’Assemblea straordinaria
Spetta all’assemblea straordinaria deliberare le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell’Associazione Regionale, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 18 - Convocazione delle assemblee
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno e, in ogni caso, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.L’assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta che ne ravvisi la necessità.L’assemblea ordinaria deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei revisori dei Conti o, almeno 1/10 (un decimo) dei soci, con l’indicazione degli argomenti da trattare.La convocazione avviene mediante avviso scritto, inviato ai soci con qualsiasi mezzo, almeno quindici giorni prima. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione.

Art. 19 - Validità delle assemblee
L’assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con metà più uno dei soci iscritti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.L’assemblea Straordinaria è valida con la metà più uno degli iscritti.In apertura di seduta l’assemblea elegge il proprio Presidente, un Segretario verbalizzante e due scrutatori. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, a maggioranza di due terzi dei voti nell’assemblea straordinaria, debbono risultare nel verbale d’assemblea sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori ed hanno effetto per tutti i soci, ancorché non presenti e non rappresentati. Copia del verbale dovrà essere inviata a tutti i soci entro 15 giorni successivi a quello della riunione.Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 20 - Rappresentanze e deleghe
Ad ogni socio spetta non più di un voto. I soci sono rappresentati nelle assemblee dal Presidente dell’associazione corale iscritta all’ARCL secondo il disposto dell’art. 15.In caso di impedimento momentaneo, il presidente del coro associato può farsi sostituire dal vice presidente o da qualsiasi altro iscritto all’associazione corale stessa, purché munito di delega e della tessera associativa. I delegati possono esercitare il diritto di elettorato attivo ma non possono essere candidati a meno che non siano designati dalla propria associazione corale come rappresentanti permanenti in seno all’ARCL. In tal caso deve essere depositata copia del relativo verbale assembleare comprovante la designazione. Ogni socio può rappresentare un solo coro, fatta eccezione per le associazioni corali alle quali sono iscritti più cori. In tal caso il presidente può rappresentare tutti i cori appartenenti alla propria associazione, esprimendo un voto per ciascuno di essi.Le deleghe debbono essere presentate per iscritto prima della constatazione della presenza del numero legale, alla presidenza dell’assemblea.

Art. 21 - Scrutinio palese e segreto
Le votazioni si effettuano, di regola, a scrutinio palese per alzata di mano, con prova e contro prova.Quando almeno un terzo dei presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto. Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e dei Collegi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 22 - Composizione e durata del Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’ARCL è eletto dall’assemblea tra i rappresentanti dei cori associati (il Presidente in carica o altro iscritto designato dall’assemblea del coro quale rappresentante permanente) ed è composto da nove consiglieri: uno ciascuno per le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e cinque per la provincia di Roma.Qualora due o più consiglieri della provincia ottenessero lo stesso numero di voti, si procederà con successive votazioni di ballottaggio.Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Decadono in ogni caso, per recesso volontario, quando venga meno la delega di rappresentanza da parte dell’associazione corale di appartenenza, a seguito di tre assenze consecutive non giustificate o, infine, in caso di scioglimento del proprio coro.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed in carica, anche nel caso in cui non tutte le province siano rappresentate, perché siano stati eletti almeno cinque dei suoi membri.I soci receduti o esclusi o, che per qualsiasi ragione non facciano più parte del Consiglio Direttivo, possono essere sostituiti. Ad essi subentreranno i primi dei non eletti di ciascuna Provincia o ambito territoriale oppure, in mancanza di questi ultimi, i primi degli eletti a seguito di votazione dell’assemblea ordinaria, appositamente convocata.

Art. 23 - Poteri del Consiglio
Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Ad esso compete tra l’altro:a. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci, nonché l’ammontare della quota associativa annua;b. deliberare l’adesione dell’associazione ad altri organismi, enti ed istituzioni;c. eseguire i deliberati dell’assemblea;d. compilare i Regolamenti interni da proporre all’approvazione dell’Assemblea;e. nominare i componenti del Comitato Tecnico-Artistico;f. costituire Commissioni di studio e Gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata;g. scegliere i collaboratori e stabilirne le mansioni;h. fissare i compensi eventualmente spettanti a persone ed organismi diversi per consulenze e collaborazioni;i. predisporre il bilancio di previsione ed il Rendiconto Economico-Finanziario annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro i termini previsti dall’art. 32 del presente Statuto;j. conferire procure generali e speciali;k. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente rimessi alla competenza dell’assemblea.

Art. 24 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi nonché ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il CD delibera validamente a maggioranza con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale di riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Poteri del Presidente
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Adempie agli obblighi demandatigli dallo Statuto, cura l’esecuzione delle deliberazioni del CD dell’associazione, firma la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti inerenti ad operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale e preventivamente deliberati. Nelle operazioni di carattere finanziario, la sua firma va unita a quella del segretario o di un altro membro del CD.

Art. 26 - Il Comitato Tecnico-Artistico
Il Comitato Tecnico-Artistico è organo di consulenza dell’associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno tre membri scelti tra personalità particolarmente qualificate e rappresentative del mondo musicale, dotate di elevate capacità ed alti livelli di specializzazione in campo corale, senza escludere la presenza dei direttori dei cori associati.Al Comitato Tecnico-Artistico compete di assistere il CD esclusivamente nelle decisioni di carattere tecnico-musicale fornendo il proprio parere sulle questioni sottoposte alla sua competenza specifica. La sua durata coincide con quella del CD ed i suoi membri sono rieleggibili. L’attività del Comitato Tecnico-Artistico è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dall’assemblea a maggioranza relativa dei voti anche tra persone non appartenenti ai cori associati. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La sua attività è regolata dalle norme vigenti in materia.

Art. 28 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea generale dei soci anche tra persone non appartenenti ai cori. E’ suo compito dirimere, giudicando con giustizia ed equità, tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi, l’Associazione ed i suoi organi. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 29 - Il Segretario
Il Segretario dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed ha il compito di verbalizzarne le sedute curando l’adempimento delle disposizioni del CD stesso che può conferirgli procure sia generali che speciali. Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO IV

Finanze, Bilancio, Patrimonio

Art. 30 - Raccolte occasionali di fondi
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà organizzare occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art.31 - Il Patrimonio
Il patrimonio è costituito:a. dalle quote associative;b. da erogazioni, contributi volontari, oblazioni, donazioni, lasciti, eredità e legati, effettuati da Enti pubblici e da privati in base a liberalità o disposizioni legislative;c. dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;d. dai proventi derivanti dall’eventuale esercizio di attività da parte dell’associazione. Tali proventi dovranno essere destinati al conseguimento dei fini associativi;e. da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

Art. 32 - Rendiconti economici
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Economico-Finanziario nonché il Conto di previsione per l’anno seguente che dovranno essere approvati dall’assemblea entro i quattro mesi successivi.

Art. 33 - Distribuzione di utili
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano consentite o imposte dalla legge. Tutte le cariche associative non sono remunerate.

Art. 34 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo la norme di legge.Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del CD potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.Quanto residuerà esautita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità scelte dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 96, n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Statuto A.R.C.L.

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